Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Cesare Mastrocola ha inflitto al Foggia 15 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2018/2019. La società era stata deferita lo scorso 15 maggio insieme a 37 soggetti tra dirigenti, calciatori e tecnici “per avere reimpiegato nell’attività gestionale e sportiva nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 un importo monetario molto ingente, sia a mezzo di bonifici, sia a mezzo di denaro contante, proventi di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti anche reato”.
serie b
FIGC – Che stangata per il Foggia: 15 punti di penalizzazione e squalifiche per oltre 30 tesserati! Sanzionata anche la Fiorentina
Il comunicato ufficiale
Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato con 3 mesi di squalifica Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Sassuolo, all'epoca dei fatti al Foggia.
---------------------
I provvedimenti del Tribunale Federale
- per Sarno Vincenzo: squalifica di 4 (quattro) giornate da scontarsi in gare ufficiali;
- per Vacca Antonio Junior: squalifica di 4 (quattro) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00);
- per Iemmello Pietro: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);
- per Chiricò Cosimo: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);
- per Tito Fabio: squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);
- per Agnelli Cristian: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);
- per Gerbo Alberto: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00);
- per Mazzeo Fabio: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);
- per Guarna Enrico: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);
- per Floriano Roberto: squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00);
- per Empereur Alan: squalifica di 5 (cinque) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);
- per Narciso Antonio: squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);
- per Tarolli Stefano: 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali;
- per Agostinone Giuseppe: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00);
- per Padovan Stefano: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00);
- per Sainz Maza Lopez Miguel Angel: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00);
- per Quinto Marcello: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00);
- per Agazzi Davide: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00);
- per Cannas Cosimo: 3 (tre) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;
- per Smargiassi Francesco: 3 (tre) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali; Per il resto delle posizioni, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:
- per Curci Ruggiero Massimo, 5 (cinque) anni di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ai sensi dell’art. 19, comma 3 CGS;
- per Sannella Fedele, 5 (cinque) anni di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ai sensi dell’art. 19, comma 3 CGS;
- per Curci Nicola, 4 (quattro) anni di inibizione;
- per Sannella Francesco Domenico, 4 (quattro) anni di inibizione;
- per Di Bari Giuseppe, 2 (due) mesi di inibizione;
- per Martinelli Luca, 3 (tre) mesi di squalifica;
- per De Almeida Angelo Mariano, 3 (tre) mesi di squalifica;
- per Arcidiacono Pietro, 3 (tre) mesi di squalifica;
- per Sanchez Benito Alejandro, 3 (tre) mesi di squalifica;
- per Possanzini Davide, 3 (tre) mesi di squalifica;
- per De Zerbi Roberto, 3 (tre) mesi di squalifica;
- per Teresa Vincenzo, 3 (tre) mesi di squalifica;
- per Marcattilii Marcattilio, 3 (tre) mesi di squalifica;
- per la Società Foggia Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di 15 (quindici) punti in classifica da scontare nella stagione sportiva seguente (2018-2019).
Proscioglie i sig.ri Fares Adolfo Lucio e Ursitti Gianluca in quanto non risulta raggiunta la piena prova sulla riconducibilità agli stessi dei fatti oggetto di contestazione.
Per Lanzaro Maurizio dispone restituirsi gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.
------------------------------
– DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ ACF FIORENTINA SPA - (nota n. 10192/9 pf 17-18 GP/GT/ag del 16.4.18).
Il deferimento
Con provvedimento n. 9041/886pf17-18/GP/GT/ag del 23.03.2018, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- la Società ACF Fiorentina Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Fiorini Stefano.
Il patteggiamento
Alla riunione odierna sono comparsi la Procura Federale (Avv.ti Dario Perugini e Nicola Monaco) e l’Avv. Ivan Laguardia per la Società ACF Fiorentina Spa, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 24 CGS, così determinata: per la Società ACF Fiorentina Spa, sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00), diminuita in applicazione dell’art. 24 CGS fino alla misura finale di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00).
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento: Il TFN-SD, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento la Società ACF Fiorentina Spa ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata;
visto l’art. 24, CGS, secondo il quale in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa Federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa.
In tal caso, la riduzione può essere estesa anche alle Società che rispondono a titolo di responsabilità diretta od oggettiva.
rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00) a carico della Società ACF Fiorentina Spa. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.
--------------------------------------------
IL COMUNICATO COMPLETO
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14
CASELLA POSTALE 2450
TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE
COMUNICATO UFFICIALE N. 1/TFN – Sezione Disciplinare
(2018/2019)
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola
Presidente; dall’Avv. Mario Antonio Scino Vice Presidente; dall’Avv. Gaia Golia, dal Dr. Pierpaolo
Grasso, e dall’Avv. Marco Santaroni Componenti; con l’assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia
Rappresentante AIA; e del Signor Claudio Cresta Segretario; con la collaborazione dei Signori
Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra, si è riunito il giorno
22.6.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:
(220) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CURCI RUGGIERO MASSIMO
(Consigliere di amministrazione della Foggia Calcio Srl dal 27.6.2015 e vice Presidente della
stessa Società dal 9.3.2017 al 30.6.2017), SANNELLA FEDELE (Dirigente della Foggia Calcio
Srl dal 27.1.2016 e consigliere di amministrazione della stessa Società dalla stagione sportiva
2017/2018, nonché nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, dal 10.12.2015, titolare per
il tramite di altra Società di quote – sociali della Foggia Calcio Srl e soggetto esercitante il
controllo sulla stessa Società nel medesimo periodo temporale), CURCI NICOLA (Soggetto che
ha svolto attività rilevante all’interno e nell’interesse della Foggia Calcio Srl nella stagione
sportiva 2015/2016 e consigliere di amministrazione della stessa Società nella stagione
sportiva 2016/2017, nonché nelle stagioni sportive 2015 - 2016 e 2016/2017 titolare per il
tramite di altra Società di quote sociali della Foggia Calcio Srl e soggetto esercitante il
controllo sulla stessa Società nel medesimo periodo temporale), SANNELLA FRANCESCO
DOMENICO (Dirigente della Foggia Calcio Srl dal 21.12.2015 e consigliere di amministrazione
della stessa Società dalla stagione sportiva 2017 - 2018, nonché nelle stagioni sportive
2015/2016 e 2016/2017, dal 10.12.2015, titolare per il tramite di altra Società di quote sociali
della Foggia Calcio Srl e soggetto esercitante il controllo sulla stessa Società nel medesimo
periodo temporale), DELLISANTI ROBERTO PIERRE JEAN (Amministratore delegato della Foggia
Calcio Srl dal 27.6.2015, senza poteri di rappresentanza della Società), FARES ADOLFO LUCIO
(Presidente e legale rappresentante pro – tempore della Foggia Calcio Srl dal 27.6.2015,
dotato di poteri di rappresentanza della Società), URSITTI GIANLUCA (Consigliere di
amministrazione della Foggia Calcio Srl dal 27.6.2015, senza poteri di rappresentanza della
Società), DI BARI GIUSEPPE (Direttore sportivo della Foggia Calcio Srl dal 27.6.2015), SARNO
VINCENZO (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 5.9.2014 al 19.1.2018), VACCA
ANTONIO JUNIOR (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 5.1.2014 all’11.1.2018),
IEMMELLO PIETRO (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 4.9.2015 al 30.6.2016),
CHIRICÒ COSIMO (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 5.1.2016 al 31.1.2018), TITO
FABIO (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 15.7.2016 al 22.7.2017 ed in prestito
alla S.S. Fidelis Andria 1928 Srl dal 31.8.2016 al 30.6.2017), AGNELLI CRISTIAN (Calciatore
tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 12.7.2015), GERBO ALBERTO (Calciatore tesserato per la
Foggia Calcio Srl dal 14.8.2014), MAZZEO FABIO (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl
dal 2.9.2016), MARTINELLI LUCA (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.7.2016),
GUARNA ENRICO (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 21.7.2016), FLORIANO
ROBERTO (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dall’1.7.2015 al 26.7.2016 e dal
30.6.2017), EMPEREUR ALAN (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 27.7.2016 al
13.1.2018), NARCISO ANTONIO (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 17.7.2015 al
31.8.2016), DE ALMEIDA ANGELO MARIANO (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal
17.7.2015 al 31.8.2017), LANZARO MAURIZIO (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal
20.1.2016 al 20.8.2016), ARCIDIACONO PIETRO (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl
dall’1.2.2016 al 26.8.2016), TAROLLI STEFANO (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl
dal 24.1.2.2014 all’1.2.2016 e dal 25.8.20179), AGOSTINONE GIUSEPPE (Calciatore tesserato
per la Foggia Calcio Srl dal 7.8.2014 al 23.8.2016), PADOVAN STEFANO (Calciatore tesserato
per la Foggia Calcio Srl dal 15.7.2016 al 20.1.2017), SAINZ MAZA LOPEZ MIGUEL ANGEL
(Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 6.8.2014 al 26.7.2017), QUINTO MARCELLO
(Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 12.7.2015 al 31.1.2017), SANCHEZ BENITO
ALEJANDRO (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 26.8.2016 al 31.1.2018), AGAZZI
DAVIDE (Calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.7.2016), POSSANZINI DAVIDE
(Tecnico tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 20.7.2016 al 2.9.2016), DE ZERBI ROBERTO
(Tecnico tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.7.2015 al 2.9.2016), TERESA VINCENZO
(Preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.7.2015 al 2.9.2016), MARCATTILII
MARCATTILIO (Preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.7.2015 al
2.9.2016), CANNAS COSIMO (Massaggiatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 4.8.2016 al
20.8.2016), SMARGIASSI FRANCESCO (Massaggiatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal
21.7.2016) E SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL - (nota n. 11778/409 pf 17-18 GP/GC/blp del
15.5.2018).
Il deferimento
Con provvedimento n. 11778/409 pf 17-18 GP/GC/blp del 15.5.2018, il Procuratore Federale e il
Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione
Disciplinare:
1. il sig. CURCI Ruggiero Massimo, consigliere di amministrazione della Foggia Calcio Srl dal
27.6.2015 e vice presidente della stessa Società dal 9.3.2017 al 30.6.2017, nonché nelle
stagioni sportive 2015 - 2016 e 2016 - 2017 titolare per il tramite di altra Società di quote
sociali della Foggia Calcio Srl e soggetto esercitante il controllo sulla stessa Società nel
medesimo periodo temporale;
2. il sig. SANNELLA Fedele, dirigente della Foggia Calcio Srl dal 27.1.2016 e consigliere di
amministrazione della stessa Società dalla stagione sportiva 2017/2018, nonché nelle
stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, dal 10.12.2015, titolare per il tramite di altra Società
di quote – sociali della Foggia Calcio Srl e soggetto esercitante il controllo sulla stessa
Società nel medesimo periodo temporale;
3. il sig. CURCI Nicola, soggetto che ha svolto attività rilevante all’interno e nell’interesse della
Foggia Calcio Srl nella stagione sportiva 2015/2016 e consigliere di amministrazione della
stessa Società nella stagione sportiva 2016/2017, nonché nelle stagioni sportive 2015 -
2016 e 2016/2017 titolare per il tramite di altra Società di quote sociali della Foggia Calcio Srl
e soggetto esercitante il controllo sulla stessa Società nel medesimo periodo temporale;
4. il sig. SANNELLA Francesco Domenico, dirigente della Foggia Calcio Srl dal 21.12.2015 e
consigliere di amministrazione della stessa Società dalla stagione sportiva 2017 - 2018,
nonché nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, dal 10.12.2015, titolare per il tramite di
altra Società di quote sociali della Foggia Calcio Srl e soggetto esercitante il controllo sulla
stessa Società nel medesimo periodo temporale;
5. il sig. DELLISANTI Roberto Pierre Jean, amministratore delegato della Foggia Calcio Srl dal
27.6.2015, senza poteri di rappresentanza della Società;
6. il sig. FARES Adolfo Lucio, presidente e legale rappresentante pro – tempore della Foggia
Calcio Srl dal 27.6.2015, dotato di poteri di rappresentanza della Società;
7. il sig. URSITTI Gianluca, consigliere di amministrazione della Foggia Calcio Srl dal 27.6.2015,
senza poteri di rappresentanza della Società;
8. il sig. DI BARI Giuseppe, direttore sportivo della Foggia Calcio Srl dal 27.6.2015;
9. il sig. SARNO Vincenzo, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 5.9.2014 al
19.1.2018;
10. il sig. VACCA Antonio Junior, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 5.1.2014
all’11.1.2018;
11. il sig. IEMMELLO Pietro, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 4.9.2015 al
30.6.2016;
12. il sig. CHIRICÒ Cosimo, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 5.1.2016 al
31.1.2018;
13. il sig. TITO Fabio, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 15.7.2016 al 22.7.2017 ed
in prestito alla S.S. Fidelis Andria 1928 Srl dal 31.8.2016 al 30.6.2017;
14. il sig. AGNELLI Cristian, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 12.7.2015;
15. il sig. GERBO Alberto, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.8.2014;
16. il sig. MAZZEO Fabio, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 2.9.2016;
17. il sig. MARTINELLI Luca, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.7.2016;
18. il sig. GUARNA Enrico, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 21.7.2016;
19. il sig. FLORIANO Roberto, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dall’1.7.2015 al
26.7.2016 e dal 30.6.2017;
20. il sig. EMPEREUR Alan, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 27.7.2016 al
13.1.2018;
21. il sig. NARCISO Antonio, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 17.7.2015 al
31.8.2016;
22. il sig. DE ALMEIDA Angelo Mariano, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal
17.7.2015 al 31.8.2017;
23. il sig. LANZARO Maurizio, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 20.1.2016 al
20.8.2016;
24. il sig. ARCIDIACONO Pietro, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dall’1.2.2016 al
26.8.2016;
25. il sig. TAROLLI Stefano, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 24.1.2.2014
all’1.2.2016 e dal 25.8.2017;
26. il sig. AGOSTINONE Giuseppe, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 7.8.2014 al
23.8.2016;
27. il sig. PADOVAN Stefano, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 15.7.2016 al
20.1.2017;
28. il sig. SAINZ MAZA LOPEZ Miguel Angel, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal
6.8.2014 al 26.7.2017;
29. il sig. QUINTO Marcello, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 12.7.2015 al
31.1.2017;
30. il sig. SANCHEZ Benito Alejandro, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal
26.8.2016 al 31.1.2018;
31. il sig. AGAZZI Davide, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.7.2016;
32. il sig. POSSANZINI Davide, tecnico tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 20.7.2016 al
2.9.2016;
33. il sig. DE ZERBI Roberto, tecnico tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.7.2015 al
2.9.2016;
34. il sig. TERESA Vincenzo, preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio Srl dal
14.7.2015 al 2.9.2016;
35. il sig. MARCATTILII Marcattilio, preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio Srl dal
14.7.2015 al 2.9.2016;
36. il sig. CANNAS Cosimo, massaggiatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 4.8.2016 al
20.8.2016;
37. il sig. SMARGIASSI Francesco, massaggiatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal
21.7.2016;
38. la Società FOGGIA CALCIO Srl.
Per rispondere:
1. - il sig. CURCI Ruggiero Massimo, consigliere di amministrazione della Foggia Calcio Srl dal
27.6.2015 e vice presidente della stessa Società dal 9.3.2017 al 30.6.2017, nonché nelle
stagioni sportive 2015 - 2016 e 2016 - 2017 titolare per il tramite di altra Società di quote
sociali della Foggia Calcio Srl e soggetto esercitante il controllo sulla stessa Società nel
medesimo periodo temporale:
a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma
che in relazione ai principi di corretta gestione delle Società affiliate alla F.I.G.C. sanciti dall’art.
19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall’art. 84, comma 1, delle N.O.I.F., nonché della
violazione dell’art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere reimpiegato
nell’attività gestionale e sportiva della Foggia Calcio Srl, nel corso delle stagioni sportive
2015/2016 e 2016/2017 quantomeno - allo stato degli atti - l’importo complessivo di €
1.964.750,00 (unmilioneduecento-trentacinque/00), di cui € 1.408.000,00
(unmilionequattrocentoottomila/00) a mezzo di bonifici da conti allo stesso riconducibili ed €
556.750,00 (cinquecentocinquante-seimilasettecentocinquanta/00) in contanti, frutto di
compenso derivante dalla commissione di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale,
alcune delle quali integranti anche reato;
b) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Sarno
Vincenzo all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in
contanti pari complessivamente ad € 49.055,00 (quarantano-vemilacinquantacinque/00),
ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato
presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
c) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Vacca
Antonio Junior all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in
contanti pari complessivamente ad € 54.568,00 (cinquantaquattromilacinquecentosessantotto/00),
ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo
economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
d) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nella stagione sportiva 2015/2016, al sig. Iemmello Pietro all’epoca dei fatti
calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari ad € 19.506,00
(diciannovemilacinquecentosei/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo
economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
e) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Chiricò
Cosimo all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in
contanti pari complessivamente ad € 20.477,00 (ventimilaquattrocentosettantasette/00),
ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato
presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
f) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Tito Fabio all’epoca dei
fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari
complessivamente ad € 37.000,00 (trentasettemila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello
previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio
Professionistico;
g) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Agnelli Cristian all’epoca
dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari ad €
10.000,00 (diecimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico
regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
h) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Gerbo Alberto all’epoca dei
fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari ad € 6.000,00
(seimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico
regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
i) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Mazzeo Fabio all’epoca
dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari
complessivamente ad € 6.000,00 (seimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto
dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio
Professionistico;
j) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Martinelli Luca all’epoca
dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari
complessivamente ad € 10.000,00 (diecimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello
previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio
Professionistico;
k) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Guarna Enrico all’epoca
dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari
complessivamente ad € 19.500,00 (diciannovemilacinquecento/00), ulteriore e diverso
rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega
Italiana Calcio Professionistico;
l) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Floriano
Roberto all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in
contanti pari complessivamente ad € 30.000,00 (trentamila/00), ulteriore e diverso rispetto
a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana
Calcio Professionistico;
m) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Empereur Alan all’epoca
dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari
complessivamente ad € 61.500,00 (sessantunomilacinquecento/00), ulteriore e diverso
rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega
Italiana Calcio Professionistico;
n) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Narciso
Antonio all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in
contanti pari complessivamente ad € 49.500,00 (quaranta-novemilacinquecento/00),
ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato
presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
o) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. De Almeida Angelo Mariano
all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari
complessivamente ad € 15.000,00 (quindicimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello
previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio
Professionistico;
p) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Lanzaro
Maurizio all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in
contanti pari complessivamente ad € 52.500,00 (cinquantadue-milacinquecento/00),
ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato
presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
q) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig.
Arcidiacono Pietro all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un
compenso in contanti pari complessivamente ad € 20.000,00 (ventimila/00), ulteriore e
diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la
Lega Italiana Calcio Professionistico;
r) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nella stagione sportiva 2015/2016, al sig. Tarolli Stefano all’epoca dei fatti
calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente
ad € 700,00 (settecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo
economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
s) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Agostinone Giuseppe
all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari
complessivamente ad € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a
quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio
Professionistico;
t) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Padovan Stefano all’epoca dei fatti
calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente
ad € 5.000,00 (cinquemila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo
economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
u) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Sainz Maza Lopez Miguel
Angel all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti
pari complessivamente ad € 2.500,00 (duemilacinque-cento/00), ulteriore e diverso rispetto
a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana
Calcio Professionistico;
v) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Quinto Marcello all’epoca
dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari
complessivamente ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a
quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio
Professionistico;
w) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Sanchez Benito Alejandro all’epoca dei
fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti ulteriore e diverso
rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega
Italiana Calcio Professionistico;
x) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Agazzi Davide all’epoca dei fatti
calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente
ad € 4.000,00 (quattromila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo
economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
y) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Possanzini Davide all’epoca dei fatti
tecnico tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad
€ 15.049,00 (quindicimilaquarantanove/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto
dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio
Professionistico;
z) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere
corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. De Zerbi
Roberto all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in
contanti pari complessivamente ad € 46.683,00 (quaranta-seimilaseicentoottantatre/00),
ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato
presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
aa) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015 - 2016 e 2016 – 2017, al sig. Teresa Vincenzo all’epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 12.634,00 (dodicimilaseicento-trentaquattro/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; bb) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015 - 2016 e 2016 – 2017, al sig. Marcattilii Marcattilio all’epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 15.050,00 (quindici-milacinquanta/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; cc) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016 – 2017, al sig. Cannas Cosimo all’epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 5.100,00 (cinquemilacento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; dd) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016 – 2017, al sig. Smargiassi Francesco all’epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 2.000,00 (duemila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; 2. - il sig. SANNELLA Fedele, dirigente della Foggia Calcio Srl dal 27.1.2016 e consigliere di amministrazione della stessa Società dalla stagione sportiva 2017/2018, nonché nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, dal 10.12.2015, titolare per il tramite di altra Società di quote – sociali della Foggia Calcio Srl e soggetto esercitante il controllo sulla stessa Società nel medesimo periodo temporale: a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle Società affiliate alla F.I.G.C. sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall’art. 84, comma 1, delle N.O.I.F., nonché della violazione dell’art. 8, comma 2 CGS, per avere impiegato nell’attività gestionale e sportiva della Foggia Calcio Srl, nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 quantomeno - allo stato degli atti - l’importo complessivo di € 1.964.750,00 (unmilioneduecentotrentacinque/00) ricevuto dal sig. Curci Ruggiero Massimo, di cui € 1.408.000,00 (unmilionequattrocentoottomila/00) corrisposto a mezzo di bonifici ed € 556.750,00 (cinquecentocinquantaseimila-settecentocinquanta/00) in contanti, frutto di compenso derivante dalla commissione di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti anche reato, poste in essere da quest’ultimo; lo stesso sig. Sannella Fedele, poi, è stato il percettore materiale delle somme in contanti corrisposte dal sig. Curci Ruggiero Massimo al quale rivolgeva espresse richieste in tal senso, ricevendo poi materialmente il denaro dal sig. Curci Nicola; b) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Sarno Vincenzo all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 49.055,00 (quarantanove-milacinquantacinque/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; c) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Vacca Antonio Junior all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 54.568,00 (cinquantaquattromilacinquecentosessantotto/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; d) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2015/2016, al sig. Iemmello Pietro all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari ad € 19.506,00 (diciannovemilacinquecentosei/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; e) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Chiricò Cosimo all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 20.477,00 (ventimilaquattro-centosettantasette/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; f) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Tito Fabio all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 37.000,00 (trentasettemila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; g) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Agnelli Cristian all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari ad € 10.000,00 (diecimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; h) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Gerbo Alberto all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari ad € 6.000,00 (seimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; i) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Mazzeo Fabio all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 6.000,00 (seimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; j) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Martinelli Luca all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 10.000,00 (diecimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; k) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Guarna Enrico all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 19.500,00 (diciannovemilacinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; l) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Floriano Roberto all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 30.000,00 (trentamila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; m) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Empereur Alan all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 61.500,00 (sessantunomilacinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; n) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Narciso Antonio all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 49.500,00 (quarantanove-milacinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; o) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. De Almeida Angelo Mariano all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 15.000,00 (quindicimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; p) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Lanzaro Maurizio all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 52.500,00 (cinquantaduemila-cinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; q) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Arcidiacono Pietro all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 20.000,00 (ventimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; r) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2015/2016, al sig. Tarolli Stefano all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 700,00 (settecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; s) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Agostinone Giuseppe all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; t) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Padovan Stefano all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 5.000,00 (cinquemila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; u) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Sainz Maza Lopez Miguel Angel all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; v) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Quinto Marcello all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; w) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016 /2017, al sig. Sanchez Benito Alejandro all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; x) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Agazzi Davide all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 4.000,00 (quattromila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; y) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Possanzini Davide all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 15.049,00 (quindicimilaquarantanove/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
z) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. De Zerbi Roberto all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 46.683,00 (quaranta-seimilaseicentoottantatre/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; aa) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Teresa Vincenzo all’epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 12.634,00 (dodicimilaseicentotren-taquattro/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; bb) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Marcattilii Marcattilio all’epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 15.050,00 (quindicimila-cinquanta/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; cc) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Cannas Cosimo all’epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 5.100,00 (cinquemilacento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; dd) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Smargiassi Francesco all’epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 2.000,00 (duemila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; 3.- il sig. CURCI Nicola, soggetto che ha svolto attività rilevante all’interno e nell’interesse della Foggia Calcio Srl nella stagione sportiva 2015/2016 e consigliere di amministrazione della stessa Società nella stagione sportiva 2016/2017, nonché nelle stagioni sportive 2015 - 2016 e 2016/2017 titolare per il tramite di altra Società di quote sociali della Foggia Calcio Srl e soggetto esercitante il controllo sulla stessa Società nel medesimo periodo temporale: a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle Società affiliate alla F.I.G.C. sanciti dall’art 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall’art. 84, comma 1, delle N.O.I.F., nonchédella violazione dell’art. 8, comma 2 CGS, per avere consentito l’impiego nell’attività gestionale e sportiva della Foggia Calcio Srl, nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 quantomeno - allo stato degli atti - dell’importo complessivo di € 1.964.750,00 (unmilioneduecentotrentacinque/00) ricevuto dal sig. Curci Ruggiero Massimo, di cui € 1.408.000,00 (unmilionequattrocentoottomila/00) corrisposto a mezzo di bonifici ed € 556.750,00 (cinquecentocinquante-seimilasettecentocinquanta/00) in contanti, frutto di compenso derivante dalla commissione di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti anche reato, poste in essere da quest’ultimo; il sig. Curci Nicola, inoltre, ha materialmente consegnato, per propria stessa ammissione, i soldi in contanti al sig. Sannella Fedele a fronte delle richieste di quest’ultimo rivolte al sig. Curci Ruggiero Massimo; 4. - il sig. SANNELLA Francesco Domenico, dirigente della Foggia Calcio Srl dal 21.12.2015 e consigliere di amministrazione della stessa Società dalla stagione sportiva 2017 - 2018, nonché nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, dal 10.12.2015, titolare per il tramite di altra Società di quote sociali della Foggia Calcio Srl e soggetto esercitante il controllo sulla stessa Società nel medesimo periodo temporale: a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle Società affiliate alla F.I.G.C. sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall’art. 84, comma 1, delle N.O.I.F., nonché violazione dell’art. 8, comma 2 CGS, per avere consentito l’impiego nell’attività gestionale e sportiva della Foggia Calcio Srl, nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 quantomeno - allo stato degli atti - dell’importo complessivo di € 1.964.750,00 (unmilioneduecentotrentacinque/00) corrisposto dal sig. Curci Ruggiero Massimo, di cui € 1.408.000,00 (unmilionequattro-centoottomila/00) a mezzo di bonifici ed € 556.750,00 (cinquecentocinquanta-seimilasettecentocinquanta/00) in contanti, frutto di compenso derivante dalla commissione di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti anche reato, poste in essere da quest’ultimo; b) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Sarno Vincenzo all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 49.055,00 (quarantanove-milacinquantacinque/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; c) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Vacca Antonio Junior all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 54.568,00 (cinquantaquattromilacinquecentosessantotto/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; d) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2015/2016, al sig. Iemmello Pietro all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari ad € 19.506,00 (diciannovemilacinquecentosei/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; e) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Chiricò Cosimo all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 20.477,00 (ventimilaquattrocentosettantasette/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; f) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Tito Fabio all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 37.000,00 (trentasettemila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; g) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Agnelli Cristian all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari ad € 10.000,00 (diecimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; h) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Gerbo Alberto all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari ad € 6.000,00 (seimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; i) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Mazzeo Fabio all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 6.000,00 (seimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
j) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Martinelli Luca all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 10.000,00 (diecimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; k) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Guarna Enrico all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 19.500,00 (diciannovemilacinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; l) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015 /2016 e 2016/2017, al sig. Floriano Roberto all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 30.000,00 (trentamila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; m) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Empereur Alan all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 61.500,00 (sessantunomilacinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; n) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Narciso Antonio all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 49.500,00 (quarantanovemilacinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; o) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. De Almeida Angelo Mariano all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 15.000,00 (quindicimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
p) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Lanzaro Maurizio all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 52.500,00 (cinquanta-duemilacinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; q) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Arcidiacono Pietro all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 20.000,00 (ventimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; r) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2015/2016, al sig. Tarolli Stefano all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 700,00 (settecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; s) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Agostinone Giuseppe all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; t) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Padovan Stefano all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 5.000,00 (cinquemila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; u) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Sainz Maza Lopez Miguel Angel all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 2.500,00 (duemila-cinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; v) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019 19 corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Quinto Marcello all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; w) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Sanchez Benito Alejandro all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; x) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Agazzi Davide all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 4.000,00 (quattromila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; y) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Possanzini Davide all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 15.049,00 (quindicimilaquarantanove/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; z) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. De Zerbi Roberto all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 46.683,00 (quarantaseimila-seicentoottantatre/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; aa) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/ 2016 e 2016/2017, al sig. Teresa Vincenzo all’epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 12.634,00 (dodicimilaseicento-trentaquattro/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; bb) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Marcattilii Marcattilio all’epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 15.050,00 (quindici-milacinquanta/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; cc) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Cannas Cosimo all’epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 5.100,00 (cinquemilacento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; dd) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Smargiassi Francesco all’epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio Srl, un compenso in contanti pari complessivamente ad € 2.000,00 (duemila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; 5. - il sig. DELLISANTI Roberto Pierre Jean, amministratore delegato della Foggia Calcio Srl dal 27.6.2015, senza poteri di rappresentanza della Società: a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle Società affiliate alla F.I.G.C. sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall’art. 84, comma 1, delle N.O.I.F., nonchédella violazione dell’art. 8, comma 2 CGS, per avere consentito l’impiego nell’attività gestionale e sportiva della Foggia Calcio Srl, nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 quantomeno - allo stato degli atti - dell’importo complessivo di € 1.964.750,00 (unmilioneduecentotrentacinque/00) corrisposto dal sig. Curci Ruggiero Massimo, di cui € 1.408.000,00 (unmilionequattrocentoottomila/00) a mezzo di bonifici ed € 556.750,00 (cinquecentocinquanteseimila-settecentocinquanta/00) in contanti, frutto di compenso derivante dalla commissione di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti anche reato, poste in essere da quest’ultimo; 6. - il sig. FARES Adolfo Lucio, presidente e legale rappresentante pro – tempore della Foggia Calcio Srl dal 27.6.2015, dotato di poteri di rappresentanza della Società: a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle Società affiliate alla F.I.G.C. sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall’art. 84, comma 1, delle N.O.I.F., nonché violazione dell’art. 8, comma 2 CGS, per avere consentito l’impiego nell’attività gestionale e sportiva della Foggia Calcio Srl, nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 quantomeno - allo stato degli atti - dell’importo complessivo di € 1.964.750,00 (unmilioneduecentotrentacinque/00) corrisposto dal sig. Curci Ruggiero Massimo, di cui € 1.408.000,00 (unmilionequattro-centoottomila/00) a mezzo di bonifici ed € 556.750,00 (cinquecentocinquan-teseimilasettecentocinquanta/00) in contanti, frutto di compenso Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019 21 derivante dalla commissione di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti anche reato, poste in essere da quest’ultimo; 7. - il sig. URSITTI Gianluca, consigliere di amministrazione della Foggia Calcio Srl dal 27.6.2015, senza poteri di rappresentanza della Società: a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle Società affiliate alla F.I.G.C. sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall’art. 84, comma 1, delle N.O.I.F., nonché violazione dell’art. 8, comma 2 CGS, per avere consentito l’impiego nell’attività gestionale e sportiva della Foggia Calcio Srl, nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 quantomeno - allo stato degli atti - dell’importo complessivo di € 1.964.750,00 (unmilioneduecentotrentacinque/00) corrisposto dal sig. Curci Ruggiero Massimo, di cui € 1.408.000,00 (unmilionequattro-centoottomila/00) a mezzo di bonifici ed € 556.750,00 (cinquecentocinquanta-seimila-settecentocinquanta/00) in contanti, frutto di compenso derivante dalla commissione di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti anche reato, poste in essere da quest’ultimo; 8. - il sig. DI BARI Giuseppe, direttore sportivo della Foggia Calcio Srl dal 27.6.2015: a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere consentito la corresponsione a numerosi calciatori, ai tecnici ed ai componenti dello staff tecnico – sanitario della Foggia Calcio Srl di compensi in contanti ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti dagli accordi economici regolarmente depositati presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; tali compensi, poi, sono quelli oggetto di incolpazione formulati negli altri capi del presente atto nei confronti dei dirigenti e dei tesserati della Foggia Calcio Srl; 9. - il sig. SARNO Vincenzo, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 5.9.2014 al 19.1.2018: a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, pari complessivamente ad € 49.055,00 (quarantanovemilacinquantacinque/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; 10. - il sig. VACCA Antonio Junior, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 5.1.2014 all’11.1.2018: a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, pari complessivamente ad € 54.568,00 (cinquantaquattromilacinquecentosessan-totto/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; 11. - il sig. IEMMELLO Pietro, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 4.9.2015 al 30.6.2016: a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl, nella stagione sportiva 2015/2016, il pagamento di un compenso in contanti pari ad € 19.506,00 (diciannovemilacinquecentosei/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; 12.- il sig. CHIRICO’ Cosimo, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 5.1.2016 al 31.1.2018: a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, pari complessivamente ad € 20.477,00 (ventimilaquattrocentosettantasette/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; 13. - il sig. TITO Fabio, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 15.7.2016 al 22.7.2017 ed in prestito alla S.S. Fidelis Andria 1928 Srl dal 31.8.2016 al 30.6.2017: a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl, nella stagione sportiva 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, pari complessivamente ad € 37.000,00 (trentasettemila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; 14. - il sig. AGNELLI Cristian, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 12.7.2015: a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti pari ad € 10.000,00 (diecimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; 15. - il sig. GERBO Alberto, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.8.2014: a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti pari ad € 6.000,00 (seimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; 16. - il sig. MAZZEO Fabio, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 2.9.2016: a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019 23 ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl, nella stagione sportiva 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, pari complessivamente ad € 6.000,00 (seimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; 17. - il sig. MARTINELLI Luca, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.7.2016: a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl, nella stagione sportiva 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, pari complessivamente ad € 10.000,00 (diecimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; 18. - il sig. GUARNA Enrico, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 21.7.2016: a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl, nella stagione sportiva 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, pari complessivamente ad € 19.500,00 (diciannovemilacinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; 19. - il sig. FLORIANO Roberto, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dall’1.7.2015 al 26.7.2016 e dal 30.6.2017: a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, pari complessivamente ad € 30.000,00 (trentamila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; 20. - il sig. EMPEREUR Alan, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 27.7.2016 al 13.1.2018: a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl, nella stagione sportiva 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, pari complessivamente ad € 61.500,00 (sessantunomilacinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; 21. - il sig. NARCISO Antonio, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 17.7.2015 al 31.8.2016: a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl, nelle stagioni sportive 2015/ 2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, pari complessivamente ad € 49.500,00 (quarantanovemilacinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019 24 dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; 22. - il sig. DE ALMEIDA Angelo Mariano, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 17.7.2015 al 31.8.2017: a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti pari complessivamente ad € 15.000,00 (quindicimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; 23. - il sig. LANZARO Maurizio, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 20.1.2016 al 20.8.2016: a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl , nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, pari complessivamente ad € 52.500,00 (cinquantaduemilacinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; 24. - il sig. ARCIDIACONO Pietro, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dall’1.2.2016 al 26.8.2016: a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl , nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, pari complessivamente ad € 20.000,00 (ventimila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; 25. - il sig. TAROLLI Stefano, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 24.1.2.2014 all’1.2.2016 e dal 25.8.2017: a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl , nella stagione sportiva 2015/2016, il pagamento di un compenso in contanti pari complessivamente ad € 700,00 (settecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; 26. - il sig. AGOSTINONE Giuseppe, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 7.8.2014 al 23.8.2016: a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl , nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti pari complessivamente ad € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; 27. - il sig. PADOVAN Stefano, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 15.7.2016 al 20.1.2017: a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl , nella stagione sportiva 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti pari complessivamente ad € 5.000,00 (cinquemila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; 28. - il sig. SAINZ MAZA LOPEZ Miguel Angel, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 6.8.2014 al 26.7.2017: a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl , nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti pari complessivamente ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; 29. - il sig. QUINTO Marcello, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 12.7.2015 al 31.1.2017: a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl , nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti pari complessivamente ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; 30. - il sig. SANCHEZ Benito Alejandro, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 26.8.2016 al 31.1.2018: a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl, nella stagione sportiva 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; 31. - il sig. AGAZZI Davide, calciatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.7.2016: a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl , nella stagione sportiva 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti pari complessivamente ad € 4.000,00 (quattromila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; 32. - il sig. POSSANZINI Davide, tecnico tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 20.7.2016 al 2.9.2016: Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019 26 a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl , nella stagione sportiva 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti pari complessivamente ad € 15.049,00 (quindicimilaquarantanove/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; 33. - il sig. DE ZERBI Roberto, tecnico tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.7.2015 al 2.9.2016: a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl , nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, pari complessivamente ad € 46.683,00 (quarantaseimila-seicentoottantatre/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; 34. - il sig. TERESA Vincenzo, preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.7.2015 al 2.9.2016: a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl , nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti pari complessivamente ad € 12.634,00 (dodicimilaseicentotrentaquattro/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; 35. - il sig. MARCATTILII Marcattilio, preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 14.7.2015 al 2.9.2016: a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl , nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti pari complessivamente ad € 15.050,00 (quindicimilacinquanta/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; 36. - il sig. CANNAS Cosimo, massaggiatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 4.8.2016 al 20.8.2016: a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl , nella stagione sportiva 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti pari complessivamente ad € 5.100,00 (cinquemilacento/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; 37. - il sig. SMARGIASSI Francesco, massaggiatore tesserato per la Foggia Calcio Srl dal 21.7.2016:
a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società Foggia Calcio Srl , nella stagione sportiva 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti pari complessivamente ad € 2.000,00 (duemila/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; 38. - la Società FOGGIA CALCIO Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dal sig. Fares Adolfo Lucio così come oggetto di contestazione con il presente provvedimento; 39.- la Società FOGGIA CALCIO Srl a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere, così come oggetto di contestazione con il presente provvedimento, dai sigg.ri Curci Ruggiero Massimo, Sannella Fedele, Curci Nicola, Sannella Francesco Domenico, Dellisanti Roberto Pierre Jean, Ursitti Gianluca, Di Bari Giuseppe, Sarno Vincenzo, Vacca Antonio Junior, Iemmello Pietro, Chiricò Cosimo, Tito Fabio, Agnelli Cristian, Gerbo Alberto, Mazzeo Fabio, Martinelli Luca, Guarna Enrico, Floriano Roberto, Empereur Alan, Narciso Antonio, De Almeida Angelo Mariano, Lanzaro Maurizio, Arcidiacono Pietro, Tarolli Stefano, Agostinone Giuseppe, Padovan Stefano, Sainz Maza Lopez Miguel Angel, Quinto Marcello, Sanchez Benito Alejandro, Agazzi Davide, Possanzini Davide, De Zerbi Roberto, Teresa Vincenzo, Marcattilii Marcattilio, Cannas Cosimo e Smargiassi Francesco;
I motivi della decisione
Il deferimento è fondato e merita accoglimento.
Le contestazioni scaturiscono dalle indagini svolte dalla Procura Federale nell’ambito del
procedimento disciplinare n. 11778/409 pf 17-18/GP/GC/blp, avente ad oggetto:
“Comportamento del Vice Presidente Onorario del Foggia Calcio Srl che avrebbe autoriciclato
790.000,00 euro anche attraverso la corresponsione di stipendi in ‘nero’ a tesserati della
Società, fra cui due allenatori e nove calciatori”.
L’indagine prendeva spunto da alcuni articoli di stampa comparsi su quotidiani a tiratura
nazionale ove si raccontava di un’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Milano
per frode fiscale e riciclaggio, inchiesta che vedeva coinvolto il Dott. Curci Ruggiero Massimo,
Vice Presidente Onorario del Foggia Calcio Srl.
A seguito di richiesta finalizzata ad acquisire informazioni inviata dalla Procura Federale alla
Procura della Repubblica di Milano, in data 4 dicembre 2017 il Procuratore Aggiunto presso la
Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, trasmetteva un riepilogo dei procedimenti nei quali
il Curci risultava imputato o indagato completo di incolpazioni, nonché, in allegato, l’intera
ordinanza applicativa di misura cautelare ex art. 272 e ss. C.p.p. emessa dal GIP del Tribunale
di Milano.
La complessa ed articolata attività di indagine svolta dall’autorità giudiziaria e
successivamente confluita nell’odierno procedimento a sostegno delle contestazioni
disciplinari sollevate, contiene molteplici risultanze oggettive che dimostrano come Massimo
Ruggiero Curci abbia dapprima prestato la propria opera professionale nei confronti di una
serie di soggetti rendendo possibile l’estinzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti su
alcune imprese fortemente esposte nei confronti dell’Erario, a mezzo d’indebite
compensazioni con crediti inesistenti, a fronte di un corrispettivo calcolato in percentuale
sull’importo illecitamente compensato.
Successivamente, parte del denaro così ottenuto, per stessa ammissione del Dott. Curci, è
stato da questi reimpiegato nel finanziamento dell’attività e della gestione del Foggia Calcio
Srl, nella Società controllante Esseci Srl (acronimo per Sannella e Curci) e nel pagamento in
nero di bonus e buonuscite a calciatori, tecnici e altri tesserati.
Tali pagamenti sono stati effettuati prevalentemente con bonifici bancari disposti sul conto
corrente n. 1118, acceso dal Dott. Curci presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, in parte
in contanti come testimoniano i quattro fogli manoscritti dal sig. Fedele Sannella, per sua
stessa ammissione, acquisiti agli atti e che costituiscono una vera e propria contabilità
parallela della Società. Infatti, tali documenti recano non solo gli importi di volta in volta pagati,
i cognomi dei tesserati destinatari della somma, ma anche l’ammontare corrisposto pro quota
dai tre soggetti che gestivano la Società (Fedele Sannella, Massimo Ruggiero Curci,
Francesco Domenico Sannella) al fine di assicurare la provvista economica.
Un assetto probatorio tanto articolato e composito, reso ancor più complesso dal numero di
soggetti coinvolti e dalla diversità dei ruoli rivestiti, trova un riscontro decisivo, ad avviso di
Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS
2018/2019
36
questo Collegio, nel flusso di messaggi Whatsapp intercorsi tra i fratelli Curci, Sannella e
l’Amministratore Delegato Dellisanti alle soglie della stipula dell’atto notarile del 04.05.2017
con il quale la Curci Holding Srls cedeva le proprie quote della controllante il Foggia Calcio Srl
alla Sannella Holding 2 Srl.
Ci si riferisce in particolare ai messaggi Whatsapp inviati il 03.05.2017 dal Dott. Curci
all’Amministratore Delegato della Società Dellisanti con i quali il primo rendicontava in maniera
puntuale le somme complessivamente trasferite alla Società attraverso bonifici bancari e
contante nella stagione calcistica in corso 2016/2017 ed in quella precedente 2015/2016.
Orbene, l’ammontare complessivo di tali trasferimenti, come indicati dal Curci in un momento
non sospetto né sotto il profilo dell’indagine penale né, tantomeno, di quella disciplinare, è
pari ad € 1.964.750,00. La stessa identica somma con cui la Curci Holding Srls. il giorno
successivo cedeva le proprie quote alla Sannella Holding 2 Srl, convenendosi una
rinegoziazione per tale importo a condizione che la squadra venisse promossa in serie A entro
la fine della stagione sportiva 2017/2018.
A sostegno dell’attendibilità complessiva dei più volte menzionati quattro fogli manoscritti dal
Sannella Fedele e del valore riconosciuto inter partes agli stessi, interviene ancora una volta il
materiale raccolto dalla polizia giudiziaria con riferimento all’utenza telefonica in uso al sig.
Nicola Curci il quale inviava le foto di tale contabilità parallela al fratello Massimo Ruggiero
Curci già in data 27.10.2016.
Infine, a sugellare i minuziosi riscontri incrociati operati dall’autorità giudiziaria prima ancora
che dalla procura federale, intervengono le dichiarazioni confessorie rese da Massimo
Ruggiero Curci, Nicola Curci e da Fedele Sannella.
Ai fini della presente decisione e nell’attribuire o meno a ciascuno degli odierni deferiti la
responsabilità per la violazioni delle norme federali contestate, questo Collegio ritiene doversi
dare rilievo preminente all’esistenza in atti della prova dell’esistenza delle condotte illecite
(con un accertamento rigoroso sull’an), attribuendo valore solo residuale ad eventuali e
marginali incongruenze emergenti all’atto della quantificazione dei singoli importi(quantum),
quantificazione resa in taluni casi particolarmente problematica in ragione dell’esistenza di
una doppia contabilità aziendale.
Sulla valenza probatoria della contabilità occulta manoscritta da Fedele Sannella, contestata
da gran parte degli odierni deferiti, si possono richiamare i principi statuiti dalla Suprema Corte
in merito all’accertamento dei dati contabili in presenza di scritture assenti o non attendibili,
laddove si consente all’accertatore di procedere al completamento degli stessi mediante
ricorso a presunzioni semplici idonee ad evidenziare componenti positive occultate o
inesistenza di comportamenti negativi dichiarati (Cass. Civ. sent. n. 20132 del 07.10.2016).
Nel caso di specie, il fatto noto costituito dai dati rinvenuti sui quattro fogli manoscritti,
valutato alla luce dei diversi ulteriori indizi (confessioni rese dai soggetti coinvolti,
movimentazione bancaria, trasferimento di quote societarie per importo equivalente) dotati
dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, consente di evincere, mediante processo
logico induttivo, il fatto ignorato, ossia la corresponsione di compensi occulti.
Nessun pregio si può attribuire, altresì, all’ulteriore argomento difensivo svolto da buona parte
dei deferiti secondo cui i trasferimenti avvenuti attraverso bonifico bancario non andrebbero
Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS
2018/2019
37
annoverati tra quelli illegittimamente operati stante la loro immediata tracciabilità. Se, infatti,
l’indagine circa la concreta attitudine della condotta ad ostacolare l’identificazione della
provenienza delittuosa dei beni o del denaro assume rilevanza ai fini della configurabilità delle
fattispecie delittuose di riciclaggio e di autoriciclaggio, tale profilo tuttavia non riveste
nessuna importanza ai fini delle violazioni in materia gestionale ed economica previste dall’art.
8 CGS e contestate a vario titolo in questa sede.
Sulla scorta di tale quadro probatorio il TFN – Sezione Disciplinare deve affermare la
responsabilità degli odierni deferiti ciascuno per il proprio ruolo all’interno della Società e della
Società medesima.
In particolare.
Il Dott. Ruggiero Massimo Curci nella qualità, non costituitosi nel presente giudizio, alla luce
dei riscontri documentali in atti e delle dichiarazioni confessorie dallo stesso rese in data
16.12.2017 al Pubblico Ministero Dott. Storari, si è reso responsabile della violazione dell’art. 1
bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione ai principi di
corretta gestione delle Società affiliate alla F.I.G.C. sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto
della F.I.G.C. e dall’art. 84, comma 1, delle N.O.I.F., nonché della violazione dell’art. 8, comma 2,
del Codice di Giustizia Sportiva, per avere reimpiegato nell’attività gestionale e sportiva della
Foggia Calcio Srl, nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 - allo stato degli
atti - l’importo complessivo di € 1.964.750,00 (unmilioneduecento-trentacinque/00), di cui €
1.408.000,00 (unmilionequattrocentoottomila/00) a mezzo di bonifici da conti allo stesso
riconducibili ed € 556.750,00 (cinquecentocinquante-seimilasettecentocinquanta/00) in
contanti, frutto di compenso derivante dalla commissione di attività illecite di evasione e/o
elusione fiscale. Nonché della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del
Codice di Giustizia Sportiva e del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per
avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, a calciatori,
allenatori, preparatori atletici, tesserati per la Foggia Calcio Srl, compensi in contanti ulteriori e
diversi rispetto a quelli previsti dai rispettivi accordi economici regolarmente depositati
presso la Lega Italiana Calcio Professionistico.
Il sig. Fedele Sannella nella qualità, costituitosi nel presente giudizio, si è reso responsabile
delle contestazioni attribuitegli alla luce dei riscontri documentali in atti e delle dichiarazioni
confessorie dallo stesso rese in data 26.01.2018 al Giudice per le Indagini Preliminari del
Tribunale di Milano Dott. Fanales, allorquando confermava le circostanze contenute
nell’ordinanza di misura cautelare e, per quanto ci occupa, di aver periodicamente ricevuto
denaro contante da Ruggiero Massimo Curci, denaro che veniva solitamente consegnato dal
fratello Nicola Curci e utilizzato per le spese del Foggia Calcio Srl; ogni dazione era per circa
20-25.000 euro ed avveniva allo stadio o negli uffici del Sannella presso la Società. Tali
condotte costituiscono violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in
via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle Società affiliate alla F.I.G.C.
sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall’art. 84, comma 1, delle N.O.I.F.,
nonché della violazione dell’art. 8, comma 2 CGS, per avere impiegato nell’attività gestionale e
sportiva della Foggia Calcio Srl, nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 -
allo stato degli atti - l’importo complessivo di € 1.964.750,00
Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS
2018/2019
38
(unmilioneduecentotrentacinque/00) ricevuto dal sig. Curci Ruggiero Massimo, di cui €
1.408.000,00 (unmilionequattrocentoottomila/00) corrisposto a mezzo di bonifici ed €
556.750,00 (cinquecentocinquantaseimila-settecentocinquanta/00) in contanti, frutto di
compenso derivante dalla commissione di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale
poste in essere da quest’ultimo; lo stesso sig. Sannella Fedele, come detto, è stato il
percettore materiale delle somme in contanti corrisposte dal sig. Curci Ruggiero Massimo al
quale rivolgeva espresse richieste in tal senso, ricevendo poi materialmente il denaro dal sig.
Curci Nicola. Si configura altresì la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10
del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle
N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017,
a calciatori, allenatori, preparatori atletici, tesserati per la Foggia Calcio Srl, compensi in
contanti ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti dai rispettivi accordi economici
regolarmente depositati presso la Lega Italiana Calcio Professionistico.
Il sig. Nicola Curci nella qualità, non costituitosi nel presente giudizio, alla luce dei riscontri
documentali in atti, dall’esame forense dell’utenza telefonica allo stesso intestata e delle
dichiarazioni spontanee rese al Pubblico Ministero di Milano in data 18.12.2017, si è reso
responsabile della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via
autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle Società affiliate alla F.I.G.C.
sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall’art. 84, comma 1, delle N.O.I.F.,
nonché della violazione dell’art. 8, comma 2 CGS, per avere consentito l’impiego nell’attività
gestionale e sportiva della Foggia Calcio Srl, nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e
2016/2017 - allo stato degli atti - dell’importo complessivo di € 1.964.750,00
(unmilioneduecentotrentacinque/00) ricevuto dal sig. Curci Ruggiero Massimo, di cui €
1.408.000,00 (unmilionequattrocentoottomila/00) corrisposto a mezzo di bonifici ed €
556.750,00 (cinquecentocinquante-seimilasettecentocinquanta/00) in contanti, frutto di
compenso derivante dalla commissione di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale
poste in essere da quest’ultimo; il sig. Nicola Curci, era colui che materialmente consegnava,
per propria stessa ammissione, i soldi in contanti al sig. Fedele Sannella a fronte delle
richieste di quest’ultimo rivolte al fratello Ruggiero Massimo Curci.
Il sig. Francesco Domenico Sannella, costituitosi nel presente giudizio, ha ribadito sia in sede
di memoria che nel corso dell’udienza la propria totale estraneità ai fatti in quanto non
avrebbe rivestito nelle stagioni contestate alcun incarico societario, tale da doversi
considerare un “semplice dirigente” estraneo alla gestione economico/amministrativa della
Società.
Tuttavia, risulta dalla documentazione versata in atti come dal 10.12.2015 il controllo del
Foggia Calcio Srl sia passato nelle mani dei fratelli Sannella con una posizione maggioritaria
nella titolarità per interposto soggetto, del 70% prima e del 100% poi, delle quote sociali
detenute dalla Sannella Holding 2 Srl di cui Francesco Domenico Sannella era Amministratore
e Rappresentante legale. Questo senza considerare il ruolo di consigliere rivestito all’interno
del Consiglio di Amministrazione del Foggia Calcio dal 15/6/2017.
La partecipazione finanziaria e gestionale di Francesco Domenico Sannella trova ulteriore
conferma nei fogli manoscritti citati, infatti, in alto vi si trovano riportate ad intestazione delle
Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS
2018/2019
39
colonne di somme le seguenti diciture: “io” (Sannella Fedele che ammette di aver
materialmente redatto i documenti),” Max” (Massimo Ruggiero Curci per ammissione dello
stesso e di Sannella Fedele) e “Franc” (Francesco Sannella come confermato dagli altri due
soggetti). Trova, quindi, conferma la materiale suddivisione delle spese come risultanti dai
fogli manoscritti e dalle dichiarazioni rese laddove emerge che una somma pari a quella
versata dal Curci è stata versata in nero anche dal sig. Sannella Fedele e dal sig. Sannella
Francesco Domenico, in ragione di metà per uno.
Alla luce di quanto sopra si può affermare che il sig. Francesco Domenico Sannella si è reso
responsabile della violazione dell’art. art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in
via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle Società affiliate alla F.I.G.C.
sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall’art. 84, comma 1, delle N.O.I.F.,
nonché della violazione dell’art. 8, comma 2 CGS, per avere consentito l’impiego nell’attività
gestionale e sportiva della Foggia Calcio Srl, nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e
2016/2017 - allo stato degli atti - dell’importo complessivo di € 1.964.750,00
(unmilioneduecentotrentacinque/00) corrisposto dal sig. Curci Ruggiero Massimo, di cui €
1.408.000,00 (unmilionequattro-centoottomila/00) a mezzo di bonifici ed € 556.750,00
(cinquecentocinquanta-seimilasettecentocinquanta/00) in contanti, frutto di compenso
derivante dalla commissione di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale, alcune delle
quali integranti anche reato, poste in essere da quest’ultimo; della violazione dell’art. 1 bis,
comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui
all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni
sportive 2015/2016 e 2016/2017, a calciatori, allenatori, componenti dello staff tecnico -
sanitario, tesserati per la Foggia Calcio Srl, compensi in contanti ulteriori e diversi rispetto a
quelli previsti dai rispettivi accordi economici regolarmente depositati presso la Lega Italiana
Calcio Professionistico.
Il sig. Giuseppe Di Bari, direttore sportivo della squadra, costituito in giudizio, ha negato ogni
addebito, smentendo di aver assistito alla dazione di una somma di denaro pari a circa €
25.000 da parte di Nicola Curci a Fedele Sannella, nell’ufficio di quest’ultimo. Nega anche
l’altra circostanza riferita dal Curci, ossia di essersi occupato quale direttore sportivo di
individuare e suggerire alla proprietà i tesserati di volta in volta meritevoli di ricevere premi in
denaro.
Il Collegio, tuttavia, ritiene attendibile e fondato quanto riferito da Nicola Curci in sede di
dichiarazioni spontanee, dovendo escludersi che un sistema tanto diffuso di elargizioni di
denaro a calciatori e staff tecnico al di fuori dei canali istituzionali possa essersi realizzato
senza la consapevolezza e la partecipazione del direttore sportivo. Pertanto, il sig. Giuseppe
Di Bari deve rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del
Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle
N.O.I.F., per avere consentito la corresponsione a numerosi calciatori, ai tecnici ed ai
componenti dello staff tecnico – sanitario della Foggia Calcio Srl di compensi in contanti
ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti dagli accordi economici regolarmente depositati
presso la Lega Italiana Calcio Professionistico.
Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS
2018/2019
40
Il sig. Roberto De Zerbi, allenatore della squadra tesserato dal 14.07.2015 al 02.09.2016,
costituito in giudizio, ha smentito sia in sede di memoria che in udienza di aver mai percepito
in contanti ed in più soluzioni la somma complessiva di € 46.683,00 a titolo di buonuscita
come riportato nella contabilità occulta redatta dal Sannella e come riferito da Nicola Curci. La
richiesta di un bonus e la tempistica andrebbero in contraddizione con la volontà del De Zerbi
di svicolarsi quanto prima dalla Società per poter essere libero di sottoscrivere un accordo
con la US Città di Palermo Spa ben più prestigioso ed economicamente appagante.
Argomenti che non possono essere condivisi, in primo luogo perché la notazione inserita nei
fogli dal Sannella per un importo pari a € 16.683,00 reca accanto la dicitura SETT/OTT e,
pertanto, non fa riferimento a denaro conferito a titolo di buonuscita ma ad un extra sullo
stipendio mensile (se si analizza il documento si possono ritrovare diverse voci per importi
versati ad altri tesserati con accanto la dicitura “buonuscita” o “buonusc.”, non utilizzata in
questo caso). In secondo luogo, per ciò che concerne la somma ulteriore percepita dal De
Zerbi a chiusura del rapporto intercorso con il Foggia Calcio, puntuale risulta la ricostruzione
fornita in sede di dichiarazioni spontanee da Nicola Curci circa le modalità operative
abitualmente utilizzate dalla proprietà nei casi di rescissione anticipata del contratto. A fronte
di un interesse reciproco del tesserato a vedersi liberato nel minor tempo per poter passare
ad altra squadra e della Società a risparmiare stipendi e contributi, le parti si accordavano per
una rescissione anticipata consensuale formalmente a costo zero per la Società, pattuendo il
trasferimento di una somma variabile dai 20 ai 40.000 euro in contanti a nero. Curci riferisce
al Pubblico Ministero di un appuntamento presso la sede della Satel per il passaggio di
somme a tal fine agli allenatori De Zerbi e Possanzini in procinto di trasferirsi a Palermo.
Si deve, pertanto, affermare la responsabilità del sig. Roberto De Zerbi per la violazione
dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del
disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società
Foggia Calcio Srl , nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un
compenso in contanti in più soluzioni, pari complessivamente ad € 46.683,00
(quarantaseimila-seicentoottantatre/00), ulteriore e diverso rispetto a quello previsto
dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio
Professionistico.
Per gli stessi fatti e le stesse ragioni esposte a fondamento della responsabilità disciplinare
del De Zerbi si possono ritenere provati gli addebiti mossi ai sig.ri Davide Possanzini,
Vincenzo Teresa e Marcattilio Marcattilii, rispettivamente allenatore in seconda e preparatori
atletici, abituali collaboratori del De Zerbi e, quindi, pronti a seguirlo in Serie A.
Infine, per quel che concerne le posizioni dei calciatori Luca Martinelli, Angelo Mariano De
Almeida, Pietro Arcidiacono, Benito Alejandro Sanchez nei cui confronti i fogli manoscritti dal
Sannella registrano elargizioni in nero, non si può che ribadire la complessiva attendibilità e
validità del quadro probatorio emergente dagli atti tale da suffragare l’esistenza di una
contabilità occulta volta a trasferire somme di denaro in nero ai tesserati.
Viene respinta, quindi, l’eccezione di omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini
ex art. 32 ter CGS avanzata dalla difesa del sig. Sanchez, notifica che sarebbe da ritenere
inesistente perché effettuata presso la sede del Foggia Calcio, nonostante in data 31.01.2018
Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS
2018/2019
41
il calciatore avesse risolto il rapporto con la Società. Invero, la notifica deve ritenersi
validamente operata dalla Procura Federale in quanto alla data di apertura del procedimento
disciplinare (17 novembre 2017) il Sanchez era ancora tesserato per il Foggia Calcio.
Si giunge, quindi, ad affermare la responsabilità disciplinare dei calciatori Luca Martinelli,
Angelo Mariano De Almeida, Pietro Arcidiacono, Benito Alejandro Sanchez per la violazione
dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del
disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla Società
Foggia Calcio Srl il pagamento di un compenso in contanti ulteriore e diverso rispetto a quello
previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio
Professionistico.
In merito alle contestazioni mosse al Dott. Adolfo Lucio Fares, questi ha respinto con forza
ogni addebito sia in sede di memoria difensiva che rilasciando dichiarazioni spontanee in
udienza. Il Dott. Fares ha ribadito il proprio ruolo di mera rappresentanza istituzionale della
Società nei rapporti con i terzi. Ruolo non operativo, privo di poteri e di riconoscimenti
economici.
Ed in effetti, l’ampia documentazione in atti proveniente dal procedimento penale come
integrata dalle indagini svolte dalla Procura Federale, pare confermare la totale estraneità del
Dott. Fares alle dinamiche di gestione aziendale e la sua lontananza dai rapporti intercorrenti
tra i fratelli Curci e Sannella.
Alla luce di tali considerazioni, anche l’episodio riferito da Nicola Curci circa una dazione di
danaro da parte sua a Fedele Sannella avvenuta con il coinvolgimento consapevole del Dott.
Fares, può e deve essere riletto sulla scorta di quanto riferito da quest’ultimo. Fares, infatti,
afferma di ricordare l’episodio e di essere sicuro di trovarsi già nella stanza del Sannella al
sopraggiungere del Curci, il quale si sarebbe limitato in sua presenza a consegnare una busta
chiusa il cui contenuto non gli è mai stato riferito. Il Collegio, pertanto, in difetto di ulteriori e
diversi elementi di prova a sostegno di un coinvolgimento del Dott. Fares nell’impiego di
importi di provenienza illecita nell’attività gestionale e sportiva della Società, non può che
proscioglierlo dagli addebiti contestati.
Analogamente, non si rinvengono in atti sufficienti indizi di responsabilità a carico dell’Avv.
Gianluca Ursitti, prove o testimonianze della sua partecipazione nella gestione aziendale e
sportiva attraverso conferimenti in denaro di provenienza illecita.
Condivisibili gli argomenti difensivi per ciò che concerne l’unico addebito mosso all’Avv. Ursitti
ossia di aver suggerito al Curci di dismettere i propri beni intestandoli a familiari, onde eludere
eventuali e future iniziative cautelari dell’Autorità giudiziaria. Le risultanze istruttorie, infatti,
confermano che il parere è stato elargito in costanza di un mandato professionale conferito
dal Curci mesi prima e per una vicenda processuale penale che non coinvolgeva in alcun
modo il Foggia Calcio. A conferma della totale irrilevanza di tale circostanza in relazione ai fatti
di cui al presente procedimento, si rileva come non vi sia alcuna prova in atti di un nesso
causale tra i pareri professionali forniti dall’Avv. Ursitti al proprio assistito e l’impiego
nell’attività gestionale e sportiva del Foggia Calcio di importi frutto di attività illecite.
Tali considerazioni valgono ad escludere qualsiasi addebito nei confronti del professionista.
Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS
2018/2019
42
Alla luce di tutte le argomentazioni svolte, il sodalizio deferito risulta sanzionabile, a titolo di
responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i
comportamenti posti in essere dai sig.ri Curci Ruggiero Massimo, Sannella Fedele, Curci
Nicola, Sannella Francesco Domenico, Di Bari Giuseppe, Martinelli Luca, De Almeida Angelo
Mariano, Arcidiacono Pietro, Sanchez Benito Alejandro, Possanzini Davide, De Zerbi Roberto,
Teresa Vincenzo, Marcattilii Marcattilio.
Il collegio, infine, accoglie l’eccezione sollevata in udienza dal difensore del sig. Martinelli in
merito alle richieste sanzionatorie avanzate dalla Procura Federale in giornate di gara
piuttosto che seguendo il parametro temporale sancito dall’art. 8 comma 11 CGS contestato.
La norma, infatti, nel prevedere per le violazioni ascritte la sanzione della “squalifica di durata
non inferiore a un mese” fornisce una indicazione sulla tipologia sanzionatoria. Si ritiene,
quindi, preferibile seguire l’indicazione della normativa federale e quantificare i casi di
squalifica a tempo piuttosto che in giornate di gara.
Il dispositivo
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visti gli artt. 23 e 24 CGS, dispone
l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- per Sarno Vincenzo: squalifica di 4 (quattro) giornate da scontarsi in gare ufficiali;
- per Vacca Antonio Junior: squalifica di 4 (quattro) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre
all’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00);
- per Iemmello Pietro: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre
all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);
- per Chiricò Cosimo: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre
all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);
- per Tito Fabio: squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di
€ 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);
- per Agnelli Cristian: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre
all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);
- per Gerbo Alberto: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre
all’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00);
- per Mazzeo Fabio: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre
all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);
- per Guarna Enrico: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre
all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);
- per Floriano Roberto: squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre
all’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00);
- per Empereur Alan: squalifica di 5 (cinque) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre
all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);
- per Narciso Antonio: squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre
all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);
- per Tarolli Stefano: 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali;
- per Agostinone Giuseppe: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre
all’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00);
Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS
2018/2019
43
- per Padovan Stefano: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre
all’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00);
- per Sainz Maza Lopez Miguel Angel: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare
ufficiali oltre all’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00);
- per Quinto Marcello: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre
all’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00);
- per Agazzi Davide: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre
all’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00);
- per Cannas Cosimo: 3 (tre) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;
- per Smargiassi Francesco: 3 (tre) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;
Per il resto delle posizioni, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:
- per Curci Ruggiero Massimo, 5 (cinque) anni di inibizione con preclusione alla permanenza in
qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ai sensi dell’art. 19, comma 3 CGS;
- per Sannella Fedele, 5 (cinque) anni di inibizione con preclusione alla permanenza in
qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ai sensi dell’art. 19, comma 3 CGS;
- per Curci Nicola, 4 (quattro) anni di inibizione;
- per Sannella Francesco Domenico, 4 (quattro) anni di inibizione;
- per Di Bari Giuseppe, 2 (due) mesi di inibizione;
- per Martinelli Luca, 3 (tre) mesi di squalifica;
- per De Almeida Angelo Mariano, 3 (tre) mesi di squalifica;
- per Arcidiacono Pietro, 3 (tre) mesi di squalifica;
- per Sanchez Benito Alejandro, 3 (tre) mesi di squalifica;
- per Possanzini Davide, 3 (tre) mesi di squalifica;
- per De Zerbi Roberto, 3 (tre) mesi di squalifica;
- per Teresa Vincenzo, 3 (tre) mesi di squalifica;
- per Marcattilii Marcattilio, 3 (tre) mesi di squalifica;
- per la Società Foggia Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di 15 (quindici) punti in
classifica da scontare nella stagione sportiva seguente (2018-2019).
Proscioglie i sig.ri Fares Adolfo Lucio e Ursitti Gianluca in quanto non risulta raggiunta la piena
prova sulla riconducibilità agli stessi dei fatti oggetto di contestazione.
Per Lanzaro Maurizio dispone restituirsi gli atti alla Procura Federale per quanto di
competenza.
(209) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ ACF FIORENTINA
SPA - (nota n. 10192/9 pf 17-18 GP/GT/ag del 16.4.18).
Il deferimento
Con provvedimento n. 9041/886pf17-18/GP/GT/ag del 23.03.2018, il Procuratore Federale e il
Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione
Disciplinare:
- la Società ACF Fiorentina Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma
2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Fiorini
Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS
2018/2019
44
Stefano.
Il patteggiamento
Alla riunione odierna sono comparsi la Procura Federale (Avv.ti Dario Perugini e Nicola Monaco)
e l’Avv. Ivan Laguardia per la Società ACF Fiorentina Spa, i quali, prima dell’apertura del
dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 24 CGS,
così determinata: per la Società ACF Fiorentina Spa, sanzione dell’ammenda di € 20.000,00
(Euro ventimila/00), diminuita in applicazione dell’art. 24 CGS fino alla misura finale di €
12.000,00 (Euro dodicimila/00).
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta
congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:
Il TFN-SD, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento la Società ACF Fiorentina Spa ha
depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra
evidenziata;
visto l’art. 24, CGS, secondo il quale in caso di ammissione di responsabilità e di
collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la
scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre, su
proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa Federale ovvero
commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa.
In tal caso, la riduzione può essere estesa anche alle Società che rispondono a titolo di
responsabilità diretta od oggettiva.
rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata
dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;
comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate
alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005
03309 000000001083;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione
dell’ammenda di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00) a carico della Società ACF Fiorentina Spa.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.
Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Dott. Cesare Mastrocola
“”
Pubblicato in Roma il 2 luglio 2018.
Il Segretario Federale Il Commissario Straordinario
Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS
2018/2019
45
Antonio Di Sebastiano Roberto Fabbricini
© RIPRODUZIONE RISERVATA