serie a

Serie A – G.S.: uno squalificato. Sanzionata una richiesta (non consentita) del VAR

Il comunicato ufficiale della Lega Serie A

redazione nc.it

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 18 settembre 2017

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE A TIM

Gare del 16-17 settembre 2017 – Quarta giornata andata

Chievo Verona-Atalanta 1-1

Crotone-Internazionale 0-2

Fiorentina-Bologna 2-1

Genoa-Lazio 2-3

Milan-Udinese 2-1

Napoli-Benevento 6-0

Roma-Hellas Verona 3-0

Sassuolo-Juventus 1-3

Spal 2013-Cagliari 0-2

Torino-Sampdoria 2-2

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 18 settembre 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SERIE A TIM

Gare del 16-17 settembre 2017 – Quarta giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata andata sostenitori della Società Atalanta hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

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Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. CROTONE per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco numerose bottigliette d'acqua semi-piene in direzione dell'allenatore e del portiere della squadra avversaria, senza colpirli; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa un minuto.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SOUPRAYEN Samuel (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)

CORDAZ Alex (Crotone): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

BADELJ Milan (Fiorentina)

BARAK Antonin (Udinese)

CANDREVA Antonio (Internazionale)

DE SOUZA SANTOS Samir Caetano (Udinese)

GERALDINO DOS SANTOS Galvao Joao (Cagliari)

HELANDER Filip Viktor (Bologna)

MORA Luca (Spal 2013)

MORETTI Emiliano (Torino)

PALACIO Rodrigo (Bologna)

ROMERO ALCONCHEL Luis Alberto (Lazio)

VALOTI Mattia (Hellas Verona)

PRIMA SANZIONE

ADJAPONG Claud (Sassuolo)

BARELLA Nicolo (Cagliari)

BASTIEN Samuel (Chievo Verona)

BERNARDESCHI Federico (Juventus)

CAPUANO Marco (Cagliari)

CESAR Bostjan (Chievo Verona)

DE ROSSI Daniele (Roma)

DE VRIJ Stefan (Lazio)

DI FRANCESCO Federico (Bologna)

LETIZIA Gaetano (Benevento)

LOBO SILVA Alex Sandro (Juventus)

MIRANDA DE SOUZA Filho Joao (Internazionale)

ROMAGNOLI Alessio (Milan)

ROSI Aleandro (Genoa)

STRINIC Ivan (Sampdoria)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

DE SILVESTRI Lorenzo (Torino)

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FERAZZOLI Giuseppe (Udinese): per avere, al 44° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, rivolto al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa.

AMMENDA DI € 5.000,00

LOMBARDO Attilio (Torino): per avere, al termine della gara, al momento del rientro negli spogliatoi affiancato l'Assistente rivolgendogli frasi irriguardose.

d) OPERATORI SANITARI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

MISSERI Daniele (Fiorentina): per avere, al 7° del secondo tempo, contestato una decisione del Direttore di gara, richiedendo l'intervento del VAR; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

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